Certificazione energetica APE e VEA

L’articolo 6 del recente D.L. n.63 del 4 giugno 2013 ha modificato il D.Lgs. n.192 del 19 agosto 2005, introducendo l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), che ha sostituito il precedente Attestato di Certificazione Energetica (ACE).

Attualmente, il nuovo documento non modifica nella sostanza i contenuti del vecchio ACE e rappresenta di fatto la “targa energetica” dell’immobile, sintetizzandone le caratteristiche energetiche, la cui valutazione può essere effettuata da un tecnico competente (ad esempio un ingegnere) iscritto al proprio albo professionale, il quale deve analizzare le peculiarità termo-igrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto di climatizzazione invernale e/o estiva installato e l’eventuale presenza di fonti energetiche rinnovabili (FER).
Inoltre, l'APE deve contenere i riferimenti catastali dell'immobile e, nota non trascurabile, le raccomandazioni fornite dal tecnico redattore riguardo agli eventuali interventi migliorativi per incrementare il risparmio energetico del fabbricato.


A Pordenone e in tutta Italia, l’APE diviene ora uno strumento importantissimo, dal momento che qualsiasi locazione e compravendita deve essere corredata da tale documento energetico, pena la nullità dell’atto stipulato; infatti, nel momento in cui si debba vendere la propria abitazione o redigere un nuovo contratto di locazione, i relativi annunci commerciali sono tenuti a riportare l'Indice di Prestazione Energetica (IPE) dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente, tutti dati contenuti nell’APE.
Successivamente, in fase di trattativa di vendita o locazione, venditori e locatori devono rendere disponibile al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l'Attestato di Prestazione Energetica.

Si deve, inoltre, tener presente che l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere allegato non solo agli atti di compravendita e di locazione, ma anche a qualsiasi altro atto notarile che comporti un trasferimento di proprietà e/o diritti, sia a titolo oneroso che gratuito: pertanto, si evince l’obbligo di allegare l’APE anche per donazioni, patti di famiglia, conferimenti di fabbricati nei patrimoni delle società, permute, ecc.

L’APE ha una durata massima di 10 anni dal momento del suo rilascio; tuttavia, nel caso in cui l’immobile subisca ristrutturazioni tali da incidere sulle sue prestazioni energetiche, il certificato energetico dovrà essere aggiornato con i nuovi parametri.

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si è dotata di un proprio protocollo per la valutazione delle prestazioni energetiche ed ambientali degli immobili: la Valutazione della qualità Energetica e Ambientale degli edifici (VEA), introdotta con la L.R. FVG n.23 del 18 agosto 2005 a far data dal 31 ottobre 2011, con un'applicazione graduale rispetto alle proprie stesse indicazioni.
Infatti, attualmente la VEA è richiesta, e in tal caso sostituisce l’APE, per gli interventi di cui all’articolo 1 bis lettere a), b) e c) della Legge Regionale n.23/2005 , e limitatamente alle richieste di rilascio del titolo edilizio abilitativo presentate a partire dal 31 ottobre 2011, per le abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, per le abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria e per gli edifici adibiti ad uffici e assimilabili.


Inoltre, la VEA va redatta anche nel caso di contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali il committente e' un soggetto pubblico.
Per le altre destinazioni d'uso e le altre tipologie di intervento, nonché per incentivi, compravendite, donazioni e locazioni, rimangono in vigore le disposizioni della normativa nazionale, fino all'entrata in vigore di quelle regionali.

La certificazione energetica VEA è redatta dagli stessi soggetti abilitati alla certificazione energetica nazionale ai sensi dell’allegato III al decreto legislativo n.115 del 30 maggio 2008, ora sostituito dal D.P.R. n.75/2013.
Come si è detto, nel documento che viene redatto ai fini della certificazione energetica, rivestono una certa importanza le raccomandazioni che il tecnico incaricato suggerisce al proprietario dell’immobile per migliorarne le caratteristiche energetiche ed ambientali; in tal senso, ricoprono un ruolo fondamentale le Fonti Energetiche Rinnovabili (FER).

In particolar modo in ambito domestico, presentano un notevole interesse tre tipologie di FER: il solare termico, il solare fotovoltaico e il mini eolico. Inoltre, negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede nell’edilizia civile l’utilizzo di pompe di calore geotermiche.

La geotermia è il calore naturale che possiede la terra per la sua caratteristica conformazione geologica. Procedendo progressivamente dalla superficie terrestre verso il centro della Terra, il calore aumenta secondo quello che viene definito gradiente geotermico terrestre, che è pari a circa 25°C/km.

La realizzazione di un impianto geotermico prevede, nella maggior parte dei casi, la perforazione del sottosuolo mediante fori di diametro pari a circa 125-150mm e profondità di circa 150-200m.
Nei fori vengono, poi, inserite delle sonde geotermiche in grado di far circolare un liquido scambiatore di calore; il liquido di circolazione raggiunge la superficie ad un temperatura più alta di quella di ingresso, essendosi riscaldato nelle profondità del terreno, e viene condotto ad una pompa di calore che ne incrementa ulteriormente la temperatura (a spese dell’energia elettrica) sino ad arrivare al valore di utilizzo che, generalmente, negli impianti di riscaldamento a pavimento con pannelli radianti è dell’ordine di circa 40°C.

I vantaggi legati all’utilizzo delle risorse geotermiche sono molteplici e sono riconducibili, in primis, al fatto che trattasi di energie pulite, con bassissimo impatto ambientale; inoltre, sono una fonte energetica inesauribile e continua, che consente di eliminare completamente le immissioni di anidride carbonica in atmosfera.
Tali impianti presentano anche il vantaggio di richiedere scarsissima manutenzione e durate superiori a quelle dell’edificio che le ospita.

Per maggiori informazioni contattate lo Studio di Ingegneria Dennis Campagna a Pordenone, siamo a vostra disposizione.


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